E’ possibile che solo un coniuge sia interessato a divorziare e l’altro no, ecco come è necessario muoversi in questi casi.
Avere un rapporto di coppia duraturo è il sogno di molti ed è quello che si spera quando si decide di sposarsi, pur non avendo la certezza di quello che potrà succedere in futuro. Purtroppo, infatti, sempre più spesso le persone scelgono di prendere strade diverse, arrendendosi in molti casi alla prima difficoltà, ritenendola un segno evidente di come il legame non funzioni più come prima.
Non è detto però che si decida di divorziare sempre di comune accordo, nonostante questo possa consentire di velocizzare la procedura e di incorrere in meno spese. In alcuni casi, infatti, si può essere consapevoli di non poter continuare, ma se ci si sente feriti ci si può opporre alla scelta del coniuge o sperare che le cose possano comunque cambiare. In casi simili, però, è bene conoscere quello che prevede la legge, così da provare a ridurre i problemi a cui si può andare incontro.
Tu vuoi divorziare e il tuo coniuge no? Ecco cosa devi fare
Non è così raro ritrovarsi in totale disaccordo con il coniuge, al punto tale che uno può voler divorziare mentre l’altro no. Non è detto sia necessario soprassedere in attesa di tempi migliori, si può comunque agire secondo una procedura ben precisa che è bene conoscere.
In questi casi si registra quello che viene chiamato “divorzio unilaterale”, che si verifica proprio quando solo uno dei due punta a chiudere il matrimonio. E’ innanzitutto importante sottolineare come questo possa avvenire esclusivamente con il divorzio, non con la separazione, sia essa consensuale o giudiziale, che pone fine alla convivenza. Il tipo di separazione determina però quanto tempo sia necessario per arrivare al divorzio, passo necessario per poi contrarre eventualmente nuove nozze.
Anche quando si deve divorziare, ci si può muovere in via consensuale (entrambi sono concordi) o giudiziale, che si attua quando non c’è un accordo tra le parti. Uno dei due può comunque in quest’ultimo caso avviare la richiesta di divorzio, il coniuge avrà la facoltà di decidere se partecipare attivamente al procedimento previsto.
La recente riforma Cartabia nel Codice di Procedura Civile all’articolo 473 bis 12 ha disciplinato questo genere di situazioni, che sono più frequenti di quanto si possa pensare, così da evitare dubbi a riguardo. Chi presenta la domanda deve indicare l’ufficio giudiziario competente, i dettagli identificativi dei coniugi e dei figli minori coinvolti, oltre alle informazioni sul procuratore e la definizione chiara dell’oggetto della domanda. E’ inoltre indispensabile chiarire come si sia arrivati a questa fase ed eventuali necessità, comprese quelle relative al mantenimento dei figli. Non può quindi che essere determinante allegare anche una dichiarazione dei redditi aggiornata, oltre a un piano relativo alla gestione dei figli se sono minori.
A quel punto il convenuto dovrà costituirsi entro il termine assegnato dal giudice, depositando una comparsa di risposta conforme agli obblighi previsti per il ricorso introduttivo. Non è indispensabile che il coniuge convenuto si presenti in ogni fase del procedimento, questo non rallenta comunque l’azione. Si arriverà comunque a stabilire l’entità dell’assegno che chi ha reddito minore dovrà dare all’altro, qualora la tempistica non dovesse essere rispettata, il creditore può avviare un’azione esecutiva diretta per ottenere il pagamento. Grazie alla recente riforma tutto diventa più semplice e veloce, ma soprattutto si rispettano i diritti di entrambe le parti, contribuendo anche a tutelare gli interessi familiari.